Check List
ONLUS
aspetti civili, amministrativi e fiscali
A cura di Eleonora Incerti associato junior Community,
Centro studi e ricerche sull’economia sociale.
Si ringrazia per la collaborazione Angela Garattoni,
area consulenza Community.
1. ASPETTI CIVILISTICI
L’ordinamento civilistico italiano non riconosce
una generica figura di soggetto che esercita attività
non profit.
Il quadro normativo civilistico di riferimento per
gran parte dei soggetti non profit è rappresentato
dal libro I , titolo II (delle persone giuridiche),
Capi I e III che disciplinano le Fondazioni e le Associazioni,
riconosciute e non, e le disposizioni sulle imprese
cooperative.
Si rileva che, ai fini civilistici, gli enti non
lucrativi di cui agli artt. dal 14 al 38 C.C (associazioni
e fondazioni), a differenza delle società disciplinate
al Libro V, non sono obbligati alla tenuta delle scritture
contabili di cui agli artt. 2214 e ss. del codice
civile, a meno che non sia previsto da leggi speciali
o dallo Statuto dell’ente stesso.
2. ASPETTI FISCALI
Il D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (pubblicato nel
S.O. n. 1/L alla G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998) ha
riordinato la normativa fiscale degli enti non commerciali
ed ha introdotto la nuova figura della organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Si
tratta di un soggetto non previsto dalla normativa
civilistica, dal cui punto di vista può assumere
la veste di associazione, fondazione ecc..
La legge fissa quindi i requisiti che gli enti devono
assumere per qualificarsi come Onlus ed accedere al
relativo regime fiscale prescrivendo
- requisiti soggettivi
- requisiti statutari , relativi a: - campo di attività
dell’ente
- norme di funzionamento dell’ente
A) Requisiti Soggettivi
Possono accedere al regime fiscale Onlus i seguenti
soggetti:
SOGGETTI AMMESSI AL REGIME FISCALE ONLUS
- associazioni riconosciute e non riconosciute
- fondazioni
- cooperative sociali
- comitati
- enti ecclesiastici (limitatamente alle attività
con finalità di solidarietà sociale)
- associazioni di promozione sociale (limitatamente
alle attività con finalità di solidarietà
sociale)
- enti di carattere privato con o senza personalità
giuridica
SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FISCALE ONLUS
- enti pubblici
- associazioni dei datori di lavoro
- società commerciali diverse dalle cooperative
- associazioni di categoria
- fondazioni bancarie
- consorzi di cooperative
- organizzazioni sindacali
- partiti e movimenti politici
enti non residenti in Italia
B) Requisiti Statutari: Campo di attività
Per poter essere qualificati Onlus, gli enti senza
scopo di lucro appartenenti alle tipologie ammesse,
devono avere come oggetto una delle attività
per le quali il legislatore riconosce il carattere
di interesse collettivo.
Tali attività sono tassativamente elencate
dalla legge.
ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO
- assistenza sociale e socio-sanitaria
- beneficenza
- assistenza sociale
- formazione
- istruzione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di
interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
- promozione della cultura e dell’arte
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica
SETTORI DI ATTIVITA’
- attività considerate comunque istituzionali
- attività istituzionali vincolate o connesse
- attività accessorie per natura a quelle statutarie
istituzionali
C) Requisiti Statutari: Norme di funzionamento dell’Ente
Gli enti che intendono assumere la qualifica di Onlus
devono redigere lo statuto e l’atto costitutivo
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata.
CLAUSOLE DEGLI STATUTI DELLE ONLUS
- svolgimento di attività in uno dei settori
previsti dalla legge
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale
- divieto di svolgere attività in settori diversi
da quelli previsti dalla legge, ad eccezione di quelle
ad essa direttamente connesse
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta
per legge a favore di altre Onlus che facciano parte
di una stessa struttura unitaria
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente,
in caso di suo scioglimento, ad altra Onlus o a fini
di pubblica utilità
- obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative
- uso, nella denominazione o comunicazione rivolta
al pubblico, della locuzione “organizzazione
non lucrativa di utilità sociale” o della
sigla “Onlus”
Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
è costituita la ”Anagrafe unica delle
Onlus”, allo scopo di disporre di informazioni
aggiornate sugli organismi che si avvalgono della
normativa Onlus.
Tutti gli enti in possesso dei requisiti visti in
precedenza devono inviare apposita comunicazione alla
Agenzia delle Entrate competente territorialmente
in base al domicilio fiscale dell’ente.
Sono invece considerate automaticamente Onlus, avendo
già avuto un riconoscimento delle finalità
sociali da parte di un’autorità:
- gli enti di volontariato iscritti ai registri regionali
in base alla Legge quadro n. 266/91.
- le organizzazioni non governative, riconosciute
tali in base alla Legge 49/1987;
- le cooperative sociali (Legge 381/1991), nonché
i consorzi di cooperative sociali che abbiano la base
sociale formata per il 100% da cooperative sociali;
- i soggetti che hanno ricevuto il riconoscimento
della qualifica di Onlus con Decreto del Presidente
Della Repubblica.
Tali soggetti non hanno alcun obbligo di adeguare
il proprio statuto, ma continuano a fare riferimento
per lo svolgimento della propria attività alle
rispettive legislazioni speciali ed inoltre sono esonerati
dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate.
2.1 LE ONLUS COSIDDETTE DI DIRITTO
A) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE AI REGISTRI
REGIONALI IN BASE ALLA LEGGE QUADRO N. 266/1991
La legge quadro n. 266/1991, dopo aver riconosciuto
il valore e la funzione del volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
definisce attività di volontariato quella prestata
spontaneamente e gratuitamente, tramite le organizzazioni,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà
e senza fini di lucro, di cui il volontario fa parte.
Le organizzazioni di volontariato devono avvalersi,
in modo determinante e prevalente, delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
possono anche avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente
o autonomo, ma ciò deve avvenire esclusivamente
nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’organizzazione
od occorrenti a qualificare e specializzare l’attività.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere
la forma giuridica che ritengono più adeguata
per il perseguimento dei loro fini, purché
questa sia compatibile con lo scopo solidaristico
e l’assoluta assenza dei fini di lucro.
Gli atti costitutivi devono rispettare i seguenti
vincoli:
ELEMENTI DELL'ATTO COSTITUTIVO
- assenza dello scopo di lucro
- democraticità della struttura
- elettività e gratuità delle cariche
sociali
- gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti,
nonché loro diritti ed obblighi
- obbligo di formazione del bilancio e modalità
di approvazione da parte dell'assemblea
Per poter accedere ai contributi pubblici, per stipulare
le convenzioni e per poter beneficiare delle agevolazioni
fiscali, tali organizzazioni dovranno risultare iscritte
nei registri regionali o delle province autonome di
Trento e Bolzano in base alle disposizioni della Legge
quadro n. 266/91.
B) ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
La figura delle Organizzazioni Non Governative è
prevista dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 riguardante
la nuova disciplina della cooperazione dell’Italia
con i Paesi in via di sviluppo.
Tale cooperazione deve essere finalizzata al soddisfacimento
dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia
della vita umana, alla autosufficienza alimentare,
alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione
del patrimonio ambientale, all’attuazione e
al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno
e alla crescita economica, sociale e culturale dei
paesi in via di sviluppo.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ONG
- costituite sotto forma di associazioni, riconosciute
o non riconosciute, di fondazioni o di comitati
- il fine istituzionale deve essere lo svolgimento
dell’attività di cooperazione allo sviluppo,
in favore delle popolazioni del terzo mondo
- totale indipendenza da enti con finalità
di lucro (sia pubblici che privati)
- non devono perseguire finalità di lucro ma
prevedere l’obbligo di destinare ogni provento,
anche derivante da attività commerciale, per
il loro scopo istituzionale
- devono fornire adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attività previste, disponendo
anche delle strutture e del personale necessario
- devono documentare esperienza operativa e capacità
organizzativa di almeno tre anni, nel settore o nei
settori per cui si richiede il riconoscimento
- devono espressamente accettare di sottostare a controlli
periodici per verificare nel tempo la sussistenza
dei requisiti necessari per accedere ai benefici di
legge
- devono presentare bilanci analitici relativi all’ultimo
triennio e documentare la tenuta della contabilità
- devono presentare ogni anno una relazione sullo
stato di avanzamento de programmi in corso
C) COOPERATIVE SOCIALI
Le cooperative sociali sono state introdotte nel
nostro ordinamento dalla legge n. 381 del 1991 “Disciplina
delle Cooperative Sociali”.
A norma dell’art. 1 della Legge 381/91 le cooperative
sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
(cooperative sociali cosiddette di tipo “A”);
b) lo svolgimento di attività produttive finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
(cooperative sociali cosiddette di tipo “B”).
Sono considerate persone svantaggiate: invalidi fisici,
psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, i minori di età lavorativa in
situazione di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno
il 30% dei lavoratori della cooperativa e possibilmente
devono essere soci della cooperativa
Si distinguono tre figure di socio di cooperativa
sociale:
SOCI PRESTATORI
- sono coloro che ricevono dalla partecipazione alla
cooperativa una qualche utilità economica correlata
alla prestazione che forniscono. Rientrano tra questi:
- soci lavoratori ordinari
- soci collaboratori retribuiti
- coloro che pur prestando attività non retribuita,
la svolgono con l’attesa che lo sviluppo dell’attività
cooperativa generi per loro una opportunità
lavorativa
- persone che ricevono, in relazione all’attività
svolta, prestazioni in natura (es. vitto e alloggio)
- soci lavoratori svantaggiati
SOCI FRUITORI
sono tutti coloro che, partecipando alla cooperativa,
soddisfano un loro bisogno tramite l’attività
stessa della cooperativa
SOCI VOLONTARI
- sono coloro che operano in modo personale, spontaneo
e gratuito, per fini di solidarietà sociale;
- ad essi non spetta alcuna forma di compenso;
- hanno diritto alla copertura assicurativa contro
gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate
- il loro numero non deve superare la metà
del numero complessivo dei soci;
- vanno iscritti in una apposita sezione del libro
soci
SOCI SOVVENTORI E AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
- si presentano come una particolare figura di soci
finanziatori che acquistano tale qualità attraverso
uno speciale conferimento alla cooperativa che deve
confluire in fondi per lo sviluppo tecnologico e per
la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;
- non sono ispirati dal principio di mutualità;
- l’atto costitutivo non può attribuire
loro più di 5 voti
La costituzione delle cooperative sociali avviene
secondo le modalità comuni a tutte le società
cooperative, quindi per atto pubblico. Per poter procedere
legalmente alla costituzione di una cooperativa sociale
è necessario che i soci siano pari almeno a
nove.
3. AGEVOLAZIONI FISCALI E ADEMPIMENTI CONTABILI
3.1 IMPOSTE DIRETTE
Ai fini della determinazione del reddito, ad eccezione
delle società cooperative, non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali nel perseguimento
di esclusive finalità di solidarietà
sociale. Inoltre, i proventi derivanti dall’esercizio
delle attività direttamente connesse a quelle
istituzionali non concorrono alla formazione del reddito
imponibile. Pertanto il reddito complessivo delle
Onlus, alla pari degli altri enti non commerciali,
è dato dalla somma dei redditi appartenenti
alle diverse categorie commerciali (redditi fondiari,
di capitale, di impresa e diversi).
Questo principio non si applica alle società
cooperative, comprese le cooperative sociali, per
le quali il reddito imponibile è dato dal reddito
di impresa, nel quale confluiscono i proventi di qualsiasi
fonte.
Un rilevante incentivo al finanziamento delle Onlus
è dato dalle agevolazioni riconosciute ai soggetti
che operino liberalità a favore delle Onlus.
Possiamo distinguere:
- Erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche
non titolari di reddito di impresa: è possibile
detrarre dall’imposta lorda una percentuale
pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate,
per importi non superiori a Euro 2.065,85. La detrazione
spetta a condizione che il versamento sia effettuato
tramite modalità di pagamento, previste dall’art.
23 del D. lgs 241/1997, idonee a consentire all’amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (bonifico
bancario, bollettino di conto corrente postale, assegni
bancari o circolari non trasferibili, bancomat o carta
di credito).
- Erogazioni liberali in denaro effettuate da titolari
di reddito di impresa: si possono detrarre dal reddito
di impresa le erogazioni in denaro per importi non
superiori a Euro 2.065,85 o al 2% del reddito di impresa.
- Erogazioni in denaro effettuate da enti non commerciali,
società ed enti non commerciali non residenti,
enti non commerciali non residenti: è possibile
detrarre dall’imposta lorda una percentuale
pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate per
importi non superiori a Euro 2.065,85. Anche per tale
tipologia di erogazione è necessario che il
versamento della erogazione sia eseguito attraverso
le modalità previste dall’art. 23 del
D. lgs 241/1997.
- Impiego di personale dipendente assunto a tempo
indeterminato per prestazioni di servizio gratuite:
la deduzione è consentita nel limite del 5
per mille dell’ammontare complessivo delle spese
per prestazione di lavoro dipendente.
- Cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti
farmaceutici alla cui produzione e scambio è
diretta l’attività di impresa, che sarebbero
destinati al ritiro dal commercio: tali cessioni non
sono considerate ricavi, ma per poter beneficiare
di tale agevolazione è necessario dare preventiva
comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la
Onlus deve attestare il proprio impegno a utilizzare
direttamente i beni ricevuti in conformità
alle proprie finalità istituzionali. Inoltre
il cedente deve annotare entro il 15° giorno del
mese successivo nei registri Iva la qualità
e quantità dei beni ceduti gratuitamente in
ciascun mese. Sono tuttavia esonerati i beni facilmente
deperibili e di modico valore.
- Cessioni gratuite di altri beni alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività
di impresa: purchè complessivamente di costo
specifico inferiore o uguale Euro 1.032,91 non costituisce
ricavo, ma va conteggiato nel limite di deducibiltà
degli oneri .
3.2 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Mentre ai fini delle imposte dirette le attività
istituzionali delle Onlus non sono considerate commerciali,
analoga esclusione non è prevista ai fini Iva;
occorre quindi fare riferimento alle regole generali
in tema di applicazione dell’Iva.
Il D. lgs 460/97 stabilisce alcune agevolazioni tributarie
in favore delle Onlus e ai soggetti che con tali organizzazioni
entrano in rapporto:
- ai sensi dell’art. 3 del Dpr 633/72 le Onlus
sono incluse tra i soggetti che beneficiano di operazioni
di divulgazione pubblicitaria a titolo gratuito. Tali
operazioni vengono di conseguenza considerate irrilevanti
ai fini Iva, in quanto non sono da ritenersi prestazioni
di servizio;
- sono considerate operazioni esenti ai sensi dell’art.
10 del dpr 633/72:
le cessioni gratuite di beni effettuate a favore
delle Onlus;
prestazioni di trasporto (realizzate dalle Onlus)
di malati o feriti, effettuate con veicoli appositamente
equipaggiati;
prestazioni di ricovero e cura rese dalle Onlus, compresa
la somministrazione di medicinali, presidi sanitari
e vitto;
prestazioni educative dell’infanzia e della
gioventù e prestazioni didattiche di ogni genere,
comprese le prestazioni relative all’alloggio,
al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici,
rese dalle Onlus;
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare
o ambulatoriale, in comunità e simili, svolte
a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti,
malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza
rese dalle Onlus sia direttamente sia in esecuzione
di appalti, convenzioni e contratti in genere.
3.3 OBBLIGHI CONTABILI
L’art 20 del Dpr 600/73 , stabilisce che è
applicabile agli enti non commerciali, relativamente
alle attività commerciali eventualmente esercitate,
la disciplina delle scritture contabili delle imprese
commerciali determinando così il principio
fondamentale in materia di contabilità degli
enti non commerciali: la totale separazione, sotto
il profilo dell’obbligo contabile-fiscale, tra
ambito commerciale e ambito non commerciale, e non
rilevanza, dal punto di vista fiscale, dell’attività
istituzionale. La contabilità obbligatoria
ai fini fiscali concerne quindi solo l’esercizio
non occasionale di attività commerciale.
Il decreto istitutivo delle ONLUS prevede (art. 259)
l’inserimento nel Dpr 633/73 dell’art.
20-bis che reca una disciplina sistematica degli obblighi
contabili delle ONLUS; tali obblighi contabili divengono
il presupposto per il godimento dei benefici fiscali
previsti dal nuovo sistema normativo.
Le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali
per le ONLUS rientrano in due categorie:
· scritture contabili che riguardano l’attività
complessivamente svolta;
· scritture contabili che riguardano le attività
direttamente connesse.
Tutta l’attività delle Onlus deve essere
rappresentata nelle scritture contabili sistematiche
e cronologiche, ed esprimere in modo compiuto i fatti
della gestione.
La norme non indica il metodo di tenuta delle scritture
contabili, richiedendo l’esistenza di alcune
caratteristiche indispensabili per una corretta tenuta
della contabilità. Per presunzione di legge,
i requisiti si intendono osservati qualora la contabilità
consti di:
· libro giornale , tenuto in conformità
a quanto stabilito dall’art 2216 c.c.
· libro inventari, ex art. 2217 c.c. in cui
annualmente venga riportato il bilancio o rendiconto
di cui all’art. 10,c.1,lett. g) del decreto
legislativo. Ai sensi dell’art. 2117 c.c., l’inventario
deve essere redatto all’inizio dell’attività
e successivamente ogni anno, entro tre mesi dal termine
per la presentazione della denuncia dei redditi. Nel
libro si devono annotare le attività e le passività
dell’azienda.
4. SCHEMI DI BILANCIO “AD HOC” PER LE
AZIENDE NON PROFIT
Data la peculiarità delle aziende non profit
ed i suoi caratteri gestionali tipici, appare fondamentale
garantire la trasparenza dell’attività
svolta al fine di consentire la continuità
aziendale e il perseguimento della propria missione.
Tale trasparenza può essere assolta in primo
luogo attraverso il bilancio ed i suoi allegati, in
quanto la predisposizione di questo documento è
importante in ordine alla necessità di mantenere
vivo nel tempo il rapporto fiduciario con la collettività
di riferimento, che è destinataria dei servizi
prestati.
Per le organizzazioni di volontariato la legge n.
266/91 detta disposizioni scarse sul bilancio; essa
prevede semplicemente l’obbligo generico di
redazione del bilancio, senza fornire indicazioni
significative in merito a contenuti e struttura. Il
legislatore si limita a stabilire che dal bilancio
“devono risultare i beni, i contributi o i lasciti”.
Più definita è la situazione delle
cooperative sociali le quali, in virtù del
richiamo dell’art. 2516 c.c., come tutte le
cooperative, sono soggette alla disciplina del bilancio
prevista per le società per azioni.
Per le Onlus, ai sensi dell’art. 20-bis del
Dpr 600/1973, inserito dal D. lgs 460/1997, è
previsto l’obbligo di seguire tutte le operazioni
di gestione con una contabilità generale e
sistematica che consenta di redigere annualmente il
bilancio, da cui risultino la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’ente stesso, distinguendo
le attività istituzionali da quelle direttamente
connesse.
Il bilancio delle aziende non profit risulta composto
dai seguenti documenti:
- Stato patrimoniale: riprende la struttura di base
prevista per le imprese dall’art. 2424 c.c.
con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto
delle peculiarità di queste realtà.
Il documento evidenzia la composizione quali-quantitativa
di attività, passività e patrimonio
netto esistenti alla fine di ogni periodo di gestione;
- Rendiconto della gestione: ha come scopo quello
di informare i terzi sull’attività posta
in essere dall’azienda nell’adempimento
dell’attività istituzionale e come oggetto
le modalità in cui l’azienda ha acquisito
ed impiegato le risorse nello svolgimento della propria
attività. Il rendiconto porta alla illustrazione
delle modalità di formazione del risultato
gestionale per effetto delle singole aree di gestione
della Onlus, con l’obiettivo di dimostrare le
variazioni intervenute nel patrimonio gestionale per
effetto della gestione stessa;
- Allegati esplicativi: nota integrativa e prospetto
di movimento dei fondi;
- Relazione sulla gestione: rappresenta il documento
principale nel quale si può descrivere l’attività
istituzionale svolta, nonché gli obiettivi
raggiunti ed il livello di soddisfazione dei beneficiari,
ricorrendo in particolare ad indicatori di tipo non
monetario.
- Relazione dell’organo incaricato del controllo,
ove previsto. Essa ha lo scopo di verificare non solo
la corretta esposizione e valutazione dei dati contabili
di bilancio.
Infine, è opportuno segnalare che qualora
i proventi dell’azienda non profit superino
per due anni consecutivi l’ammontare di 2 miliardi
di vecchie Lire, il bilancio deve essere accompagnato
da una relazione di controllo sottoscritta da uno
o più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.
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